Cila

Chi può fare la richiesta
Il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo (Affittuario, Usufruttuario o Compromissario acquirente, autorizzati dal proprietario). 

 

Quando fare la richiesta
Quando si vogliono eseguire le seguenti tipologie di lavori, previste dal dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 6 bis). 

  • Manutenzione straordinaria (leggera)  

Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. 

 

Cosa fare 

Una comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato (C.I.L.A.), da presentarsi esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma SUET. 

 

 

Tempi 
I lavori possono iniziare a partire dalla data della presentazione della documentazione suindicata. 

 

Fine Lavori e variazione catastale 

È opportuno che, il richiedente dell’istanza, terminati i Lavori, comunichi all’Ufficio Tecnico la data di ultimazione degli stessi allegando alla stessa un certificato di collaudo finale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato. È necessario invece presentare la ricevuta dell’avvenuta richiesta di variazione catastale o la dichiarazione che non sono intervenute modifiche di classamento. 

 

Quanto costa 
€. 251,24 di diritti di segreteria. 

 

Sanzioni 

La mancata comunicazione dell’inizio lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta il pagamento di €. 251,24 di diritti di segreteria e di una sanzione pecuniaria pari ad €. 1.000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi (€. 333,00) quando la comunicazione, se pure tardiva, viene fatta spontaneamente e l’intervento è in corso di esecuzione. 

 

Metodo di pagamento 

Il pagamento dei diritti di segreteria e dell’eventuale sanzione verrà effettuata, contestualmente alla presentazione dell’istanza, attraverso il canale telematico del sistema SUET.
 

(Fonte Sito comune di Roma) 

 

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